Obbligo di pubblicazione valido solo per il Ministero della Giustizia e per l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Obbligo di pubblicazione valido solo per il Ministero della Giustizia e per l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.