Accesso civico “semplice” concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

Ultima modifica: 22 Settembre 2021
Accesso civico semplice (art.5 d.lgs 33/2013)

 

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni è obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
La richiesta di accesso civico non e’ sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; non deve essere motivata, e’ gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione
Il Responsabile della Trasparenza verifica se le informazioni che il richiedente indica come omesse rientrino o meno tra quelle oggetto degli obblighi di pubblicità previsti dalle norme di cui al sopra citato decreto legislativo. In caso positivo, L’Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito – nella sezione “Amministrazione Trasparente” – del documento, dell’informazione o del dato richiesto, dando contestualmente comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione e indicandone il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultassero già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, l’Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Responsabile per la trasparenza:
Dott.ssa Maria Luisa BUSSO
Email: marialuisa.busso@izsto.it

Titolare del potere sostitutivo (art.5, c. 4 d.lgs 33/2013)

Allegato 2